L'Ordinanza ministeriale, riguardo alla disciplina degli esami per gli alunni con disabilità certificata di cui alla legge n. 104/92, rinvia a quanto previsto dall’articolo 14 del DM n. 741/2017.
Ai sensi del succitato DM per gli studenti con disabilità, se necessario, la sottocommissione, sulla base del PEI relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza eventualmente prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone prove personalizzate. Tali prove devono essere idonee a valutare i progressi dell’alunno in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.
Per lo svolgimento delle prove, inoltre, i suddetti alunni si avvalgono di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico, utilizzati abitualmente nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del PEI o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove medesime.
Gli alunni che svolgono prove personalizzate conseguono comunque il diploma finale, in quanto come leggiamo nell’articolo 14/3 del DM n. 741/2017: "Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame di Stato e del conseguimento del diploma finale".
Clicca qui e visita il link dove potrai leggere il testo integrale del D.M. 741 del 3/10/2017 "Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione".